Sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana

E se la comunicazione l’avessero fatta così?

Articolo 43 della Costituzione della Repubblica Italiana

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

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Aprile 24, 2008 - Pubblicato da costituzione | 01 Parte Prima: Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo III. Rapporti economici | , , , , , | Nessun Commento

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