Sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana

E se la comunicazione l’avessero fatta così?

Articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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Aprile 22, 2008 - Pubblicato da costituzione | 01 Parte Prima: Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo III. Rapporti economici | , , , , , , , , , | Nessun Commento

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