Articolo 40 della Costituzione della Repubblica Italiana
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. [1]
[1] V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).






