Sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana

E se la comunicazione l’avessero fatta così?

Articolo 17 della Costituzione della Repubblica Italiana

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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Marzo 7, 2008 - Pubblicato da costituzione | 01 Parte Prima: Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo I. Rapporti civili | , , , , , | Nessun Commento

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